L’art.1321 c.c. definisce il contratto come “l’accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale”.
Nel momento in cui l’accordo è perfezionato questo assume carattere vincolante per le parti che generalmente non possono sottrarvisi. Tale principio esprime l’antico detto latino per cui “pacta sunt servanda” ovvero “gli accordi devono essere rispettati”, accolto dal nostro codice civile all’art.1372.
Tuttavia vi sono dei casi in cui l’accordo risulta viziato ab origine, risultando affetto da nullità insanabile, non vincolando le parti al rispetto dell’impegno preso.
CHI, OLTRE ALLE PARTI, PUO’ FAR VALERE LA NULLITA’ DI UN CONTRATTO?
Ai sensi dell’art. 1421 c.c. “Salvo diverse disposizioni di legge la nullità può essere fatta valere da chiunque vi ha interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice”.
Pertanto la nullità è generalmente di tipo assoluto in quanto posta a presidio di interessi generali. L’interesse ad agire giudizialmente deve ritenersi effettivo in conformità a quanto stabilito dalle norme generali e ai sensi dell’art. 100 c.p.c. E’ necessario, inoltre, che chiunque sia determinato ad agire per far valere la nullità dell’accordo sia soggetto ad una lesione attuale del proprio interesse.
Inoltre, chi desidera ottenere una dichiarazione di nullità e (o) richiedere la restituzione della prestazione già resa alla controparte potrà farlo senza alcun limite temporale non essendo l’azione soggetta ad alcun termine di prescrizione.
QUALI SONO I POTERI DEL GIUDICE?
Per quanto riguarda le facoltà del giudice in merito a tale tipo di invalidità, egli ha come unico potere quello di dichiarare nullo l’accordo. L’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che la nullità di un contratto sia rilevabile d’ufficio solo qualora venga proposta domanda di esatto adempimento.
CAUSE DI NULLITA’ DEL CONTRATTO
Le cause di nullità di un contratto non sono oggetto di un’indicazione puntuale dal parte del legislatore.
Elenchiamo tuttavia i casi in cui, ai sensi dell’art. 1418 c.c., un contratto può generalmente considerarsi nullo:
per contrarietà a norme imperative: si tratta delle cosiddette nullità virtuali in quanto non espressamente previste dal legislatore e la cui individuazione è generalmente rimessa alla valutazione dell’interprete. Tali nullità riguardano tutti quei contratti stipulati in violazione delle norme inderogabili del codice civile ( per esempio nel caso di un contratto di vendita di un organo vitale, accordo palesemente in contrasto con quanto previsto dall’art. 5 del nostro codice civile in materia di atti di disposizione del proprio corpo);
per difetti strutturali:
- qualora il contratto sia privo di uno dei requisiti essenziali indicati dall’art.1325 c.c. ,quali:
- l’accordo (es. un contratto firmato da una sola parte),
- la causa (es. un contratto per cui viene trasferito un bene senza specificare se a titolo di vendita o per donazione),
- l’oggetto (es. un contatto di vendita in cui non vengano specificate le caratteristiche del bene venduto),
- la forma (solo qualora la forma scritta sia richiesta ad substantiam dalla legge, ovvero quale forma obbligatoriamente richiesta per dare piena sostanza a un atto giuridico );
- qualora l’accordo sia stipulato per causa illecita ai sensi dell’art. 1343 c.c. (es. contratto in frode alla legge) o contraria al buon costume ( in quest’ultimo caso si ricorda che ai sensi dell’art. 2035 c.c non è possibile ottenere la restituzione di quanto si è dato per una prestazione illecita);
- ai sensi dell’art.1345 c.c. “quando le parti si sono determinate a concluderlo esclusivamente per un motivo illecito comune ad entrambe”;
- qualora l’oggetto dell’accordo stipulato manchi di uno dei requisiti sanciti dall’art. 1346 cc, ovvero sia impossibile (es. la vendita di una parte di un pianeta), illecito (es. vendita di un bene che fa parte del patrimonio dello Stato), indeterminato o indeterminabile;
in tutti gli altri casi stabiliti dalla legge.
IN QUALI CASI UN CONTRATTO APPARENTEMENTE NULLO PUO’ ESSERE “SALVATO”?
La regola generale vuole che, qualora un contratto si riveli nullo, esso lo sia ab origine sin dalla sua stipulazione e che, considerata la gravità di tale forma di invalidità, esso risulti insanabile e non convalidabile.
Tuttavia si presentano talora delle eccezioni previste dalla legge ed ispirate, oltre che al principio generale di conservazione dell’atto, anche all’economicità dell’impiego dei mezzi giuridici e del rispetto dell’autonomia privata. Tali possono essere riassunte in:
- Nullità parziale di un contratto:
- nei casi per cui, ai sensi dell’art. 1419 c.c., “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità”. Ciò vuol dire che, in simili circostanze, la nullità dell’intero contratto si presenta, in realtà, come un’ipotesi del tutto eccezionale;
- nei casi per i quali è previsto un risanamento del contratto, ma con una limitazione dell’autonomia contrattuale. In particolare il legislatore, mirando alla protezione degli interessi generali, prevede la sostituzione automatica con norme imperative delle clausole contrattuali invalide, così come sancito al secondo comma dell’art. 1419 c.c., : “La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative”;
- nei casi in cui il contratto non viene considerato automaticamente nullo secondo quanto previsto dall’art. 1420 c.c. sancendo che ”nei contratti con più di due parti, in cui le prestazioni di ciascuno sono dirette al conseguimento di uno scopo comune, la nullità che colpisce il vincolo di una sola delle parti non importa nullità del contratto, salvo che la partecipazione di essa debba, secondo le circostanze, considerarsi essenziale”.
- Rinnovazione del contratto: tale possibilità si verifica qualora le parti, presa consapevolezza della nullità dell’accordo pattuito, decidano di stipulare una nuova convenzione trasferendovi il contenuto del precedente patto, ovviamente privo degli elementi che lo viziavano;
- Conversione del contratto: premettendo che la stessa non potrà mai verificarsi per contratti aventi causa illecita, ispirandosi al principio di conservazione del contratto, la conversione potrà essere
-
formale: si attua automaticamente qualora un negozio giuridico possa essere stipulato legittimamente in più forme, pur conservando la sua validità. Pertanto, qualora accada che la forma inizialmente prescelta per il negozio si riveli poi viziata da nullità, il negozio potrà assumere la diversa forma valida (per es. ciò avviene, in alcuni casi, per il testamento)
-
sostanziale: ai sensi dell’art. 1424 c.c. “il contratto nullo può produrre gli effetti di un contratto diverso del quale contenga i requisiti di sostanza e di forma, qualora, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, debba ritenersi che esse lo avrebbero ugualmente voluto se avessero conosciuto la nullità”.
RIASSUMENDO, COSA ACCADE A SEGUITO DELLA STIPULAZIONE DI UN CONTRATTO NULLO?
Come già precedentemente accennato, un contratto nullo non vincola al rispetto dell’impegno preso.
Se un soggetto ha già eseguito la prestazione come da contratto, può chiedere alla controparte la “ripetizione dell’indebito” ovvero la restituzione di quanto dovutogli. Qualora la controparte rifiuti la restituzione, il soggetto potrà agire in giudizio chiedendo al giudice di dichiarare nullo il contratto, condannando la controparte inadempiente alla restituzione di quanto dovuto.
Diversamente, qualora il contraente non abbia già eseguito la prestazione, non è tenuto all’adempimento.
COME AGIRE CORRETTAMENTE?
Non è sempre facile riconoscere un contratto nullo poichè, come sopra accennato, non vi sono delle vere e proprie ipotesi normative tassativamente previste. Pertanto è sempre consigliabile affidarsi alla consulenza di un esperto, sia nel caso in cui il contratto sia già stato concluso (al fine di ricorrere ai ripari quanto prima qualora dovesse presentare delle anomalie, talora ben nascoste) e, soprattutto, nei momenti antecedenti la stipulazione, così da scongiurare eventuali questioni future.
Il nostro Studio offre consulenza in materia contrattuale a Bologna in Via d’Azeglio 58, a Sasso Marconi in via Porrettana 341 e a Padova in Via S. Camillo De Lellis, 37.