Wikilabour.it è una esperienza in corso da diversi anni ed unica nel panorama nazionale. Un gruppo di qualificati giuristi, prevalentemente di area milanese-lombarda, circa quattro anni fa ha dato vita al primo esperimento di enciclopedia on line del diritto del lavoro.
Aperta al contributo di molti, sempre aggiornata ed al passo con le novità legislative, Wikilabour costituisce un fondamentale strumento di studio e di consultazione non solo per il singolo avvocato del lavoro, ma anche per cittadini e lavoratori, grazie alla facilità di consultazione ed alla semplicità del linguaggio usato.
Pubblichiamo volentieri alcuni aggiornamenti in tema di rapporto di lavoro, ed in una separata sezione pubblicheremo altre interessanti novità in tema di diritto sindacale e di previdenza sociale.
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il grande Dizionario dei diritti dei lavoratori
annotato con la giurisprudenza
Rapporto di lavoro |
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Novità legislative |
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30/10/2013 |
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Con la legge recentemente approvata, il Parlamento ha, tra l’altro, approntato nella pubblica amministrazione un percorso di stabilizzazione del rapporto di lavoro per i dipendenti assunti a termine per almeno tre anni negli ultimi cinque ed ha previsto misure per il contenimento delle assunzioni a termine. |
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04/09/2013 |
D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (G.U. n. 251 del 25 ottobre 2013) |
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Il Governo ha prorogato fino al 31 dicembre 2014 sia il blocco della contrattazione collettiva che gli automatismi stipendiali dei dipendenti della pubblica amministrazione. |
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Sentenze della Cassazione |
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28/10/2013 |
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Non è risarcibile oltre il valore di cinque mensilità della retribuzione, il danno derivante da un licenziamento illegittimo, se il lavoratore non si attiva per la ricerca di un posto di lavoro in attesa della sentenza. |
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25/10/2013 |
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La convocazione del lavoratore per difendersi da una contestazione disciplinare può essere fatta anche oralmente a terzi, purché poi questi ne riferiscano tempestivamente all’interessato. |
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23/10/2013 |
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L’obbligo del datore di lavoro di comunicare l’avvio della procedura di mobilità riguarda unicamente le R.S.A. e le rispettive associazioni di categoria e non anche gli altri sindacati di categoria aderenti alle confederazioni nazionali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. |
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23/10/2013 |
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Ove manchi l’assistenza effettiva di un rappresentante sindacale del lavoratore, non sono valide le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti indisponibili di questi, stipulate in sede sindacale. |
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16/10/2013 |
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Nel caso in cui il licenziamento di un dirigente, comunicato prima della cessione dell’azienda cui questi era addetto, venga ritenuto dal giudice ingiustificato, al pagamento dell’indennità supplementare, prevista dal relativo contratto collettivo in caso di licenziamento immotivato o ingiustificato, sono tenuti sia il cedente che il cessionario. |
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16/10/2013 |
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La richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale derivante dal demansionamento di un lavoratore deve indicare in maniera specifica la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, da dimostrare anche attraverso presunzioni desumibili dai connotati della violazione e dagli effetti da essa prodotti in ordine delle aspettative di carriera e sul piano della vita di relazione del dipendente. |
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19/09/2013 |
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Secondo la Cassazione, le errate comunicazioni dell’INPS in ordine alla posizione contributiva del lavoratore, anche se rese con la semplice informale consegna di un estratto conto contributivo, comportano la condanna di tale ente al risarcimento dei danni causati al lavoratore, indotto a dimettersi dal lavoro a seguito dell’errata comunicazione. |
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19/09/2013 |
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Dopo la dichiarazione di illegittimità del licenziamento, il lavoratore può sempre esercitare l’opzione per il pagamento dell’indennità di 15 mensilità in luogo della reintegrazione, ancorché abbia in precedenza ripreso servizio su invito del datore di lavoro, a seguito di un provvedimento d’urgenza del giudice. |
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Circolari, note e interpelli |
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04/10/2013 |
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Azzerati, per effetto della legge n. 99 del 2013 gli intervalli minori di 60 o 90 giorni ma maggiori di 10 o 20 giorni tra due contratti di lavoro a termine tra le medesime parti, stabiliti dai contratti collettivi in attuazione della legge Fornero. La nota del Ministero fa inoltre salva la possibilità per la contrattazione collettiva di stabilire per il futuro intervalli di durata ancora minore. |